NEL CONCORSO PUBBLICO DEI DOCENTI UNA SOGLIA DI 35 PUNTI SU 50 E’ ILLEGITTIMA
Ancora una volta ci occupiamo dei c.d. Concorsi della scuola pubblica.
Un bando che prevedeva migliaia e migliaia di assunzioni di docenti precari e in cui era stata fissata una soglia di sbarramento di ben 35 punti su 50 nella prova preselettiva.
Il Tar Lazio, nella sentenza allegata, ha ritenuto manifestamente arbitraria ed illogica, oltreché irragionevole, la disposizione del bando concorsuale
RICORSO COLLETTIVO PER IL PASSAGGIO AL II ANNO, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Sono decine le persone che non hanno ottenuto il passaggio al II anno, “colpevoli” di aver barrato, per un mero errore burocratico di segreteria, una casella che richiedeva il passaggio al I piuttosto che al II anno di corso.
L’argomento trattato concerne una sentenza del Tar Piemonte, la n. 110 del 2014, relativa ad una impugnazione di un avviso di selezione pubblica per titoli ai fini della formazione di una graduatoria di 300 candidati da selezionare per l’assunzione a tempo determinato nel profilo di rifermento di insegnante di scuola materna
Finalmente la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è espressa sulla nota querelle sulla giurisdizione delle cause relative ai precari della scuola
CANDIDATI ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO: In virtù del favor partecipationis si può chiedere l’ammissione
La nota vicenda degli insegnanti della scuola, precari di III fascia, che intendono partecipare ai corsi di specializzazione per il sostegno, pare aver ottenuto una prima definizione con l’ordinanza cautelare del Tar Lazio
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