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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
GPS e titoli esteri: aggiornamenti sul contenzioso ed ultime novità.
Pubblicato in Istruzione

Con Decreto Legge del 22 aprile 2023 n. 44 il Governo ha deciso di promuovere, anche per il 2023/2024, le nomine in ruolo da I fascia delle GPS sul “sostegno”, sui posti che residuano a seguito delle convocazioni da GAE e GM.

Il D.L. contiene importanti novità anche con riguardo agli insegnanti abilitati e specializzati all’estero, inseriti in GPS con riserva in quanto in attesa del riconoscimento del titolo conseguito.

In merito a quest’ultimo aspetto, prima di analizzare la modifica apportata dal Decreto Legge, appare necessario un breve cenno alla situazione precedente all’emanazione dello stesso.

In primis, si ricorda l’art. 7, comma 4, dell’O.M. 112/2022 di aggiornamento delle GPS, prevedeva che: “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.

Con la citata previsione il Ministero impediva ai docenti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, di effettuare un inserimento utile alla stipula di contratti. Si determinava in tal modo una totale esclusione degli stessi dalle procedure di assunzione da I fascia GPS.

Tale preclusione ha dato luogo ad un cospicuo contenzioso volto all’annullamento di tale clausola che, nella sostanza, rendeva meramente cartolare l’inserimento in graduatoria dei docenti e svuotava di ogni validità di titolo posseduto.

Parallelamente proseguivano le azioni riguardanti il riconoscimento dei titoli esteri, che hanno visto il proliferare di nuove pronunce tanto da parte della Giurisprudenza Amministrativa quanto da parte della Magistratura Ordinaria.

Con le pronunce del 28 e 29 dicembre 2022 emanate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si sanciva l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere al riconoscimento dei titoli di abilitazione e/o specializzazione conseguiti all’estero senza apporre limite alcuno alla libertà di circolazione e di stabilimento all’interno dell’U.E.

Nonostante i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria che demolivano punto per punto le tesi ministeriali indicando come procedere nel riconoscimento dei titoli esteri, il MIM, in data 17 marzo 2023, pubblicava il decreto n. 51/2023 con il quale si disponeva la “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 112”.

Come previsto dalla citata Ordinanza Ministeriale, nelle more della ricostruzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate GI, potevano richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto, i soggetti che avevano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023.

Tra gli insegnanti che potevano presentare tale domanda erano compresi anche coloro che avevano conseguito il titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno all’estero qualora il titolo fosse stato riconosciuto in Italia.

Diversamente, nel caso in cui il titolo non fosse stato ancora riconosciuto, l’insegnante poteva essere inserito solo con riserva con la conseguenza, in aderenza all’O.M. 112/2022, di non poter stipulare incarichi né a tempo determinato né a tempo indeterminato. Detti insegnanti, dunque, venivano trattati alla stregua dei non abilitati sebbene siano in possesso del titolo richiesto.

Come anticipato, le determinazioni ministeriali si ponevano in contrasto con quanto stabilito dall’A.P. del Consiglio di Stato e il Decreto n. 51/2023, richiamava integralmente quanto disposto dell’O.M. 112/2022 che ha dato luogo ad un notevole contenzioso volto a tutelare la posizione di coloro che hanno conseguito titoli di abilitazione e specializzazione sul sostegno all’estero già da tempo ma che, a causa dei ritardi del Ministero, rimanevano esclusi dalle convocazioni.

In tale contesto, il 14 aprile 2023 il Consiglio di Stato accoglieva con sentenza i ricorsi patrocinati dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia dichiarando, per la prima volta, la giurisdizione del giudice Amministrativo in relazione al contenzioso per la rimozione della “riserva” nella I fascia GPS per gli insegnanti con titoli esteri ancora in attesa di riconoscimento.

I ricorrenti avevano agito in giudizio proprio poiché lesi dalla clausola contenuta nell’art. 7, comma 4, lettera e), della O.M. n. 112/2022 che non consentiva loro la stipula di contratti da I fascia GPS.

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Come anticipato, con Decreto Legge del 22 aprile 2023 n. 44 il Governo ha deciso di promuovere anche per il 2023/2024 le assunzioni da GPS prima fascia sostegno per i posti che residuano dopo le assunzioni effettuate da tutte le altre graduatorie (ovverosia GAE e GM) e contiene peraltro, una misura che riguarda specificamente gli abilitati e gli specializzati sul sostegno all’estero inseriti in GPS con riserva ed in attesa del riconoscimento del titolo conseguito.

In merito a quest’ultimo aspetto si sottolinea come l’art. 5, comma 13, stabilisce che “per l’a.a. 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze […] con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso”.

Nasce, dunque, un elenco aggiuntivo apposito e gli insegnanti ivi inseriti potranno sottoscrivere solo contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, rimanendo esclusi dalla possibilità di stipulare i contratti a tempo indeterminato diversamente da quanto avviene, invece, per gli insegnanti inseriti pleno iure.

Se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto a tempo determinato stipulato, il rapporto di lavoro prosegue; diversamente, se interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Come anticipato, agli insegnanti inseriti in questo elenco, possono stipulare solo contratti a termine. Difatti il comma 16 del predetto art. 5 si legge: “Ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5”, ovverosia l’assunzione da I fascia GPS finalizzata alla conversione del contratto a tempo determinato in tempo indeterminato dopo il superamento dell’anno di prova.

Inoltre, laddove residuino, al termine delle nomine effettuate dalla GPS sostegno della provincia di riferimento, posti da assegnare, sarà attivata una procedura analoga alla “call-veloce” aperta ai docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia e elenchi aggiuntivi di altre provincie. Anche da questa procedura gli insegnanti in attesa di riconoscimento del titolo rimangono esclusi.

Il predetto Decreto è illegittimo, in quanto la disposizione sull’inserimento “in coda” degli insegnanti inseriti in graduatoria con riserva è discriminatoria e contraddittoria poiché garantisce loro un diritto all’assunzione diminuito, oltreché posta in violazione dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria.

Dunque, l’O.M. n. 112/2022 nonché il Decreto n. 51/2023 e, da ultimo, il Decreto n. 44/2023 rimangono lesivi per tutti gli insegnanti abilitati e specializzati all’estero in attesa del riconoscimento del titolo e, pertanto, i detti decreti dovranno essere impugnati dinanzi al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto n.51/2023 del 17 marzo 2023.

Per ricevere ulteriori informazioni vi invitiamo ad inoltrare una email al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

 

 

 

04 Maggio 2023

Reclutamento Allievi Carabinieri in ferma Quadriennale: abbassato il limite di età. Riunione del 12 maggio 2023.

In data 2 maggio 2023 è stato pubblicato il bando del Comando dell’Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 3.763 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale.

Tra i requisiti d’accesso previsti c’è anche quello di non aver superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno di età.

Possono infatti partecipare ai sensi dell’art. 2, punto 2 del bando in parola i cittadini italiani che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4:

1.siano volontari in ferma prefissata in servizio da almeno sei mesi con età non superiore a ventotto anni;

2.siano volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio, con età non superiore a ventotto anni;

3.i cittadini italiani che in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 4, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno di età (…)

Riteniamo che l’abbassamento del limite di età da 28, a 26 sino a 24 anni riportato dall’art. 2, costituisca una palese disparità di trattamento che andrebbe a premiare i più giovani a scapito dei candidati più meritevoli che, tuttavia, abbiano un età superiore al quella prevista dal bando anche in virtù della circostanza che limite d’età non è affatto giustificato neanche dal possesso di determinate capacità fisiche.

Il nostro studio legale si è già occupato in passato, impugnando vittoriosamente illegittime esclusioni, di candidati durante le prove psico-attitudinali.

Inoltre, sempre con il sostegno di diversi sindacati delle Forze dell’Ordine, lo studio ha patrocinato ricorsi relativi ad altri concorsi per l’ammissione alle Forze di Polizia (559 Allievi Agenti), proprio su questa tematica dell’età e giungendo vittoriosamente anche fino alla Corte Costituzionale https://www.avvocatomichelebonetti.it/notizie/corte-costituzionale-i-nostri-ammessi-alla-polizia-di-stato-con-riserva-proseguiranno-ad-essere-agenti-della-polizia

Per tale motivo, viste le numerose richieste che stanno pervenendo in questi giorni, lo studio ha predisposto il seguente FORM https://forms.gle/KQm7XturT4uUAqLz7 di preadesione, al fine di fornirci i vostri dati.

Coloro che compileranno il form, che non è vincolante per l’adesione al ricorso, saranno ovviamente informati circa i prossimi passaggi che interesseranno il contenzioso, quali l’organizzazione di eventuali riunioni, i costi dell’azione collettiva ed individuale nonché la predisposizione di moduli per l’adesione.

Ad ogni modo lo studio terrà una riunione online in favore di tutti gli interessati in data venerdì 12 maggio 2023, ore 17:30.

Per partecipare sarà sufficiente collegarsi al seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72f610fc55ac42c59d6053ff9c1d53de%40thread.tacv2/1683186290714?context=%7b%22Tid%22%3a%225ac4bf41-23e5-495e-ad54-13ef0fdfeaf7%22%2c%22Oid%22%3a%22f6fa2031-cb99-416e-aa94-aa729162f886%22%7d

Trasferimenti Sapienza – Accolto Il Decreto Monocratico Con L’immatricolazione Dello Studente Al Terzo Anno Di Corso.
Pubblicato in La voce del diritto

Il TAR del Lazio con decreto monocratico ha accolto le nostre doglianze sul bando di trasferimento della Sapienza disponendo l’immatricolazione dello studente al terzo anno di corso.

In attesa dell’udienza in camera di consiglio che si terrà in data 11 gennaio 2023, il TAR ha disposto immediatamente l’immatricolazione dello studente rilevando l’erroneo inserimento in graduatoria dello stesso e l’erroneità criterio di selezione inerente il superamento o meno del test preselettivo presso Atenei pubblici a discapito di quelli privati.

“Considerato che il ricorrente ha sostenuto con positivo esito il test per l’ammissione al primo anno di corso presso l’Università Unicamillus e che tale incombente è prescritto unicamente per l’accesso al primo anno di corso”.

Diverse sono state le illegittimità che hanno colpito la graduatoria pubblicata il 14 ottobre 2022 dall’Ateneo Romano che nonostante le numerose segnalazioni ricevute decideva di confermare gli atti da noi impugnati.

Diversi sono i ricorsi depositati dallo studio legale che ad oggi sta raccogliendo le adesioni per i ricorsi straordinari: https://www.avvocatomichelebonetti.it/notizie/bando-trasferimento-sapienza-universita-di-roma-partono-anche-i-ricorsi-straordinari

Per ogni informazione si indica il seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Trasferimenti ad anni successivi al primo - Bando anni successivi al primo, corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria – a.a. 2018/2019 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma
Pubblicato in La voce del diritto

Con sentenza il Consiglio di Stato accoglie definendo il ricorso per il trasferimento ad anni successivi al primo presso l’Università Sapienza di Roma.

Il ricorrente proveniva dall’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, emanazione di atenei nazionali, e per rientrare in Italia partecipava al bando per anni successivi al primo.

L’ateneo romano escludeva l’equivalenza del test per l’accesso superato in Albania con quello svolto in base all’ordinamento nazionale.

Sebbene il Consiglio di Stato asserisca nel provvedimento che non può trovare applicazione l’art. 4, co. 2 bis, D.L. 2005 n. 115, convertito poi con L. 2005 n. 168, evidenzia come nel caso di specie si tratti di un trasferimento da ateneo estero che era stato precluso sulla base della non equivalenza fra il test sostenuto per accedere all’ateneo albanese collegato all’Università di Roma “Torvergata” e ad altri atenei italiani e quello previsto dalla disciplina nazionale.

In tal modo per il Consiglio di Stato si è espressa una preferenza nei confronti di trasferimenti all’interno del territorio nazionale.

Il ricorrente ha dimostrato durante il giudizio, per il tramite di una brillantissima carriera universitaria e mediante plurimi crediti formativi conseguiti e con l’interesse sostanziale azionato, di possedere doti attitudinali e capacità tecniche.

L’Amministrazione non ha manifestato poi alcun interesse all’invalidazione del percorso universitario.

Oltretutto si dimostrava, come sottolineato al Consiglio di Stato, la presenza di posti vacanti presso l’ateneo appellato con conseguente assenza di posizioni di controinteresse.

Il ricorrente pertanto proseguirà la sua brillantissima carriera presso l’Università  Sapienza di Roma.

I posti liberi vanno assegnati ai soli ricorrenti che li hanno reclamati e hanno titolo a scavalcare chi non ha agito.
Pubblicato in Altri diritti

Il Consiglio di Stato con sentenze n. 9246/2022 e 9224/2022, pubblicate il 27 ottobre 2022, ha chiarito alcuni principi importanti del processo amministrativo.

Nel dettaglio, il Consiglio di stato ha affermato alcuni importanti corollari che derivano dalla qualificazione del processo amministrativo come giurisdizione di tipo soggettivo.

La questione oggetto della sentenza investe il delicato tema dei limiti soggettivi del giudicato amministrativo nell’ambito di una procedura concorsuale.

Il Tar Lazio, infatti, aveva ritenuto che in ipotesi di accoglimento di un motivo di ricorso relativo all’impugnazione di una clausola del bando illegittima, l’amministrazione dovrà procedere all’estensione dei benefici di tale annullamento in favore di tutti i concorrenti presenti nella graduatoria e non solo nei confronti di coloro che hanno tempestivamente impugnato la clausola illegittima, con conseguente effetto favorevole dell’impugnazione erga omnes.

I giudici d’appello, hanno ritenuto illogica e contraddittoria la decisione del Tar Lazio, poiché in contrasto con alcuni principi cardine del processo amministrativo.

In primis, con la previsione di termini decadenziali nell’ambito del processo amministrativo, che di fatto impedisce ai cointeressati di poter trarre giovamento dal ricorso proposto da altri soggetti. I giudici hanno, inoltre, basato la propria decisione argomentando anche sulla base dell’interesse pubblico sotteso, atteso che si realizzerebbe un pregiudizio all’efficienza dell’azione amministrativa.

Ciò in quanto come sostenuto dai giudici “Di converso – converrà osservarlo per completezza – si deve ritenere illogica e contraddittoria la ricordata scelta del giudice di prime cure di rimettere all’amministrazione, ai fini della redistribuzione dei posti riservati a studenti extracomunitari rimasti vacanti, lo scorrimento della graduatoria anche verso soggetti che non abbiano proposto ricorso giurisdizionale. E tanto per una serie di considerazioni: innanzitutto perché quel dispositivo è in contrasto con il principio della domanda e con i limiti agli effetti del giudicato sostanziale propri di una giurisdizione di carattere soggettivo. In secondo luogo perché la ridetta scelta integrerebbe un significativo vulnus in punto di dispendio di risorse e attività in danno sia del privato interessato sia della p.a., integrando un pregiudizio all’interesse pubblico perseguito ed all’efficienza dell’azione amministrativa. Infine perché graverebbe la Pubblica amministrazione dell’indebito ed improbo compito di avviare una dispendiosa ricerca volta a reperire tutti i (numerosi) candidati che illo tempore hanno partecipato alla procedura, e che verosimilmente, per i più vari motivi, non sono più interessati a partecipare, ora per allora ad un processo formativo lungo e impegnativo, da intraprendere nonostante sia trascorso più di un quinquennio dalla data in cui ebbero a presentare la loro candidatura.